Condizioni generali di spedizione
1. Premessa
Le presenti Condizioni Generali disciplinano le obbligazioni nascenti dai mandati di spedizione (in appresso i “Mandati”) stipulati da
Unisped Ag srl (in appresso la “Casa di Spedizione”) e i suoi committenti (in appresso il “Committente”).
2. Oggetto del Contratto
2.1. Il mandato di spedizione (in appresso il/i Mandato/i) stipulato da Unisped Ag srl (in appresso la “Casa di Spedizione”) e i suoi
committenti (in appresso il “Committente”) ha ad oggetto l’esecuzione delle operazioni di spedizione relative alle merci (in appresso le
“Merci”) indicate dal Committente nel Mandato di Spedizione contenuto nella lettera d’incarico. Nel prestare esecuzione alle obbligazioni
scaturenti dal Mandato la Casa di Spedizione s’impegna:
- 2.1.1. con riguardo all’organizzazione di trasporti stradali nazionali, a stipulare in nome proprio e per conto del Committente, contratti
di trasporto di merci su strada ai sensi del D. Lgs. 286/2005 e successive modifiche, con autotrasportatori regolarmente iscritti ali’ Albo
Nazionale degli Autotrasportatori - 2.1.2. con riguardo all’organizzazione di trasporti stradali internazionali, a stipulare in nome proprio e per conto del Committente,
contratti di trasporto di merci su strada, regolati dalla Convenzione di Ginevra del 1956 CMR - 2.1.3. con riguardo ai trasporti combinati strada/mare a stipulare in nome proprio e per conto del Committente i contratti di trasporto
relativi al compimento delle tratte richieste
2.2. La Casa di Spedizione s’impegna a fare trasportare dai vettori incaricati le merci indicate dal Committente nel Mandato di Spedizione.
2.3. Non costituiscono di contro oggetto del mandato di spedizione, sicché la Casa di Spedizione non assume al riguardo alcuna
obbligazione e conseguente responsabilità giuridica, le operazioni doganali (di qualunque genere; esemplificativamente: import, export, in
procedura semplificata o domiciliata, di gestione dei regimi doganali o altro) nonché tutte le attività afferenti le operazioni di stivaggio e
caricamento della 2 merce nel contenitore consegnato al Committente nel luogo da questi indicato nonché quelle di apertura, chiusura e sigillatura
del contenitore. Le anzidette operazioni accedano pertanto ad esclusivo carico e responsabilità del solo Committente che nel corso delle
predette operazioni assume altresì la responsabilità della custodia del contenitore e s’impegna ad osservare le prescrizioni di sicurezza afferenti
la sistemazione del carico di cui all’art.165 del Codice della Strada nonché i limiti massimi di peso prescritti dalla legislazione di trasporto
marittimo e terreste, nazionale e internazionale.
2.4. La Casa di Spedizione, solo a specifica richiesta scritta del Committente da indicare nel Mandato di Spedizione e da accettarsi
specificamente per iscritto, si impegna a stipulare, a copertura del rischio di danni alle Merci, polizze di assicurazione per conto di chi
spetta a condizioni “ali risks door to door”, “s.p.a.” ovvero franco di avaria particolare o alle diverse condizioni che venissero richieste
per iscritto dal Committente.
2.5. Le prestazioni oggetto del presente contratto possono essere eseguite dalla Casa di Spedizione direttamente od anche, in tutto o in
parte dai suoi corrispondenti o da terzi incaricati, risultando in tal senso espressamente autorizzato dal Committente ai sensi e per gli
effetti dell’art. 1717 cod. civ.
3. Esclusioni
3.1. Il Mandato di Spedizione, di cui alle presenti condizioni generali di spedizione, non ha ad oggetto, restando per l’effetto espressamente
ed incondizionatamente escluse, tutte le operazioni di spedizione e trasporto relative a merci, beni, oggetti e sostanze qualificabili, a
qualsivoglia titolo, come rifiuti ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs n.152/2006 e ss.mm.ii. e ai sensi delle ulteriori disposizioni di legge e di
regolamento italiane, dello stato di destinazione e dello stato di eventuale transito.
Per effetto di quanto sopra e fermo restando il carattere onnicomprensivo della richiamata esclusione, sono escluse, mediante successiva
elencazione avente carattere esemplificativo e non esaustivo, tutte le materie di cui all’allegato A alla parte IV del D. Lgs n.152/2006 e
ss.mm.ii. e dunque: le batterie usate; i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche – RAEE; apparecchiature fuori uso, contenenti
clorofluorocarburi, HCFC, HFC; i veicoli fuori uso; le parti di ricambio di veicoli fuori uso che hanno attinenza con la sicurezza dello
stesso veicolo individuate all’allegato III del D Lgs n. 209 del 24 giugno 2003 e ss.mm.ii., a meno che non siano state preventivamente
sottoposte alle operazioni di revisione singola menzionata nel comma 8 dell’art. 15 del D Lgs n. 209/2003; gas in contenitori a pressione;
pneumatici usati; motori di autoveicoli non bonificati.
3.2. Il Mandato di Spedizione, di cui alle presenti condizioni generali di spedizione non ha ad oggetto, restando per l’effetto espressamente ed incondizionatamente escluse, tutte le operazioni di spedizione e trasporto relative a merci, beni, oggetti e sostanze che siano pericolose, incluse, ma non limitatamente a, quelle specificate nelle istruzioni tecniche dell’International Civil Aviation Organisation (ICAO), nella regolamentazione sulle merci pericolose dell’International Air Transport Association (IATA), nel codice dell’International Maritime Dangerous Goods (IMGD), nel l’Accordo Europeo concernente il trasporto Internazionale di merce pericolosa su strada (ADR), o in ogni altra normativa nazionale od internazionale applicabile al trasporto ed all’espletamento di servizi diversi inerenti merci pericolose.
3.3. Il Mandato di Spedizione, di cui alle presenti condizioni generali di spedizione non ha inoltre ad oggetto, restando per l’effetto espressamente ed incondizionatamente escluse, tutte le operazioni di spedizione e trasporto relative alle seguenti categorie di merci, beni, oggetti e sostanze:
Beni a duplice uso così come definiti, qualificati e individuati dal Reg. CE n.428/2009 nonché i beni indicati nell’allegato I alla decisione n.94/942 del Consiglio UE e successive modifiche, relativa all’attuazione del Reg. CE 1334/2000 già modificato dal Reg. CE 116/08 e dal Reg. CE 423/07 per le spedizioni in Iran.
sostanze chimiche, così come definite, qualificate ed individuate dal Reg. CE n.689/2008 sull’esportazione e importazione di sostanze chimiche.
Prodotti chimici che riducono lo strato di ozono, così come definiti, qualificati e individuati dal Reg. CE 2037/2000, Reg. CE 29/2006, Reg. CE n.1005/2009 e successive modifiche ed integrazioni.
Prodotti e tecnologie militari secondo le indicazioni contenute nelle note “MG” in base al Reg. CE n.423/2007 e successive modifiche e integrazioni.
Prodotti compresi nella dichiarazione di Washington ovvero rientranti nell’elenco di cui al Reg. CE n.338/97 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche.
Beni culturali rientranti nell’elenco dei beni di cui al Reg. CE n.116/09 e successive modifiche e integrazioni, relativo all’esportazione dei beni culturali.
I prodotti rientranti nell’elenco dei beni di cui al reg. CE n.1236/2005 e successive modifiche ed integrazioni, relativo al commercio di merci che potrebbero essere utilizzate per l’applicazione della pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumane o degradanti.
merci, beni, oggetti e sostanze qualificabili, a qualsivoglia titolo, come rifiuti ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs n.152/2006 e ss.mm.ii. e ai sensi delle ulteriori disposizioni di legge e di regolamento italiane, dello stato di destinazione e dello stato di eventuale transito. Per effetto di quanto sopra e fermo restando il carattere onnicomprensivo della richiamata esclusione, sono escluse, mediante successiva elencazione avente carattere esemplificativo e non esaustivo, tutte le materie di cui all’allegato A alla parte IV del D. Lgs n.152/2006 e ss.mm.ii. e dunque: le batterie usate; i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
– RAEE; apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC; i veicoli fuori uso; le parti di ricambio di veicoli fuori uso che hanno attinenza con la sicurezza dello stesso veicolo individuate all’allegato lii del D Lgs n. 209 del 24 giugno 2003 e ss.mm.ii., a meno che non siano state preventivamente sottoposte alle operazioni di revisione singola menzionata nel comma 8 dell’art. 15 del D Lgs n. 209/2003; gas in contenitori a pressione; pneumatici usati; motori di autoveicoli non bonificati. I prodotti che contengono pelliccia di cane e gatto, in conformità del Regolamento CE n. 1523/2007.
I prodotti che appartengano ai materiali di armamento di cui alla legge 185/90.
I prodotti rientranti tra quelli interessati dal divieto di immissione in commercio di gas fluorati ad effetto serra di cui a Reg. CE
n. 842/06 e successive modifiche ed integrazioni.
3.4. Con la sottoscrizione del Mandato di spedizione il Committente dichiara, senza alcuna riserva, condizione ed eccezione, assumendone la corrispondente responsabilità giuridica, che le merci oggetto della spedizione non costituiscono beni, oggetti e sostanze qualificabili, a qualsivoglia titolo, come rifiuti ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs n.152/2006 e ss.mm.ii. e ai sensi delle ulteriori disposizioni di legge e di regolamento italiane, dello stato di destinazione e dello stato di eventuale transito.
3.5. Con la sottoscrizione del Mandato di spedizione il Committente altresì dichiara senza alcuna riserva, condizione ed eccezione, assumendone la corrispondente responsabilità giuridica, che le merci oggetto della spedizione non rientrano in alcuna delle tipologie di beni espressamente richiamati nel presente articolo.
4. Corrispettivo
4.1. Per i servizi resi dalla Casa di Spedizione, il Committente sarà tenuto al pagamento dei corrispettivi indicati nel Mandato di Spedizione entro il termine di 5 giorni dall’emissione della polizza di carico, con applicazione, in caso di ritardo, degli interessi previsti dal D.Lgs. n.231/2002.
4.2. In caso di mancato, ritardato o incompleto pagamento anche di una sola delle scadenze eventualmente pattuite, la Casa di Spedizione, a sua insindacabile scelta, potrà: a) eccepire l’inadempimento e nell’immediato sospendere la propria prestazione; b) pretendere l’esecuzione dell’intera prestazione dal Committente, comunicandogli l’intervenuta decadenza ex art. 1186 e.e. dal beneficio del termine eventualmente concesso, oltre interessi di mora; e) risolvere il contratto ex art. 1456 e.e. e il Committente sarà tenuto a corrispondere alla Casa di Spedizione, a titolo di penale ex art. 1382 e.e., un importo pari alla metà del prezzo complessivo stabilito in contratto. La Casa di Spedizione ha facoltà di sospendere le prestazioni oggetto del Mandato in caso di mutamento delle condizioni patrimoniali del Committente ai sensi dell’articolo 1461 cod. civ.
4.3. Con riferimento all’organizzazione di trasporti stradali nazionali, qualora, il Vettore dovesse addebitare alla Casa di Spedizione gli adeguamenti del costo del gasolio nei termini e con le modalità previste dall’art. 83 bis della L. 133/08, il 5 Committente sarà tenuto a corrispondere alla Casa di Spedizione detti adeguamenti oltre agli addizionali del nolo come BAF/BUC e altre addizionali del nolo.
5. Privilegio, diritto di ritenzione e giacenza delle merci
5.1. In caso di mancato pagamento dei corrispettivi di cui al punto 4, dovuti in esecuzione delle prestazioni del Mandato di Spedizione, La Casa di Spedizione avrà il diritto di privilegio e di ritenzione, ai sensi dell’art. 2761 cod. civ., sulle Merci del Committente che la Casa di Spedizione si trovi a detenere in ragione dell’esecuzione delle prestazioni di cui al Mandato.
5.2. Qualora le merci non vengano ritirate a destinazione dal ricevitore entro il termine previsto dal contratto di trasporto stipulato con il vettore, la Casa di Spedizione ne darà immediatamente avviso per iscritto al committente il quale avrà la facoltà di esercitare a sue spese tutte le opzioni e facoltà che competono al mittente in base al contratto di trasporto ed alla legge applicabile, restando a suo carico tutti i costi, rischi e responsabilità derivanti dalla giacenza delle merci.
6. Esecuzione del Mandato di Spedizione
6.1. Nella lettera d’incarico il Committente è tenuto a specificare la tipologia della merce a spedirsi, impegnandosi a comunicare, contestualmente alla chiusura del contenitore, la lista completa e valorizzata della merce stivata ai fini della regolare esecuzione del Mandato di Spedizione.
6.2. Unitamente al Mandato di Spedizione contenuto nella lettera d’incarico il Committente dovrà far pervenire alla Casa di Spedizione tutti i documenti relativi alle Merci, ed in particolare, qualora si tratti di Merci pericolose non escluse dall’oggetto del contratto secondo quanto previsto al punto 3 delle presente condizioni generali di spedizione, il Committente dovrà fornire le dovute certificazioni previste dalla normativa ADR per il trasporto su strada e dalla normativa IMDG/IMO per i trasporti via mare. In caso di mancata o errata indicazione nella Richiesta di Trasporto circa la natura pericolosa delle Merci, il Committente risponde dei danni che le stesse dovessero cagionare a terzi e/o alla medesima Casa di Spedizione, mandando quest’ultima esente da qualsivoglia connessa e/o conseguente responsabilità giuridica.
6.3. La Casa di Spedizione, ricevuta la lettera d’incarico contenente il Mandato di Spedizione, provvede a:
- 6.3.1. per i trasporti nazionali di Merci su strada, a stipulare con Vettori regolarmente iscritti all’Albo Nazionale degli Autotrasportatori contratti di trasporto in forma scritta ai sensi del D. Lgs. 286/05 e successive modificazioni
- 6.3.2. per i trasporti internazionali di Merci su strada, a far emettere dal Vettore incaricato la relativa lettera di vettura CMR
- 6.3.3. per i trasporti marittimi, a emettere o far emettere dal Vettore la relativa polizza di carico
6.4. Per i trasporti combinati strada/mare, a emettere o far emettere dal Vettore, la relativa polizza di carico per trasporto multimodale.
6.5. La Casa di Spedizione non garantisce il rispetto dei termini di consegna e pertanto non può essere ritenuta in nessun caso responsabile per ritardi nel prelievo e trasporto e/o consegna di qualsiasi spedizione, indipendentemente dalla causa di tali ritardi o da richiesta del Mandante per particolari termini di resa, anche se risultanti dai documenti di spedizione.
6.6. Il Committente è tenuto a rimborsare alla Casa di Spedizione qualunque somma o costo sostenuti nell’esecuzione del mandato, inclusi quelli per soste dei mezzi di trasporto e visite doganali.
6.7. La Casa di Spedizione non assume alcuna responsabilità per l’esatta interpretazione delle istruzioni e/o informazioni trasmesse verbalmente e/o telefonicamente dal Committente, che non siano state confermate per iscritto, nonché per la osservanza di disposizioni o comunicazioni date a dipendenti della Casa di Spedizione.
6.8. Nell’ipotesi in cui venga richiesto l’espletamento di operazioni doganali di importazione e/o esportazione delle Merci, gli unici obblighi a carico della Casa di Spedizione saranno quelli: a) di provvedere per conto del Committente ad affidare tali operazioni ad un operatore doganale, la cui nomina si intende autorizzata dal Committente ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1717 secondo comma cod. civ. e b) di trasmettere all’operatore doganale designato le informazioni e i documenti ricevuti dal Committente, il quale sarà l’unico responsabile per l’esattezza, veridicità e completezza dei dati e dei documenti forniti.
6.9. Il Committente manleva la Casa di Spedizione da qualsiasi sanzione, multa e/o addebito comminati dall’Agenzia delle Dogane ovvero da altre competenti autorità, derivanti dall’inesattezza, incompletezza o non veridicità dei dati e documenti forniti, anche nell’ipotesi in cui questa venga accertata a posteriori o dipenda da documenti, dati o informazioni forniti al Committente da soggetti terzi.
7. Responsabilità della Casa di Spedizione e risarcimento per perdita o avaria delle cose trasportate e per ritardo nella riconsegna
7.1. La Casa di Spedizione assume nei confronti del Committente solo gli obblighi di cui agli arti. 1737 cod. civ e s.s. Il committente prende atto che la casa di spedizione non esegue il trasporto né in tutto né in parte dunque non assume obblighi vettoriali né ex art. 1678
e.e né ex art. 1741 e.e ..
Qualora sia accertata la responsabilità contrattuale della casa di spedizione ai sensi delle disposizioni applicabili sopra richiamate, tale responsabilità non eccederà in ogni caso la misura indicata nelle norme applicabili in materia di responsabilità del vettore, a seconda della tratta nella quale si è verificato il danno, la perdita o l’avaria, marittimo o terrestre o aereo o ferroviario, nazionale o internazionale. Il committente prende atto che il rinvio alle norme applicabili al limite di responsabilità del vettore in caso di danno, perdita o avaria delle cose trasportate, o in caso di ritardo nella consegna, è effettuato esclusivamente a fini di quantificazione del risarcimento e non sarà interpretato a fini di qualificazione del contratto tra il Committente e la Casa di Spedizione.
7 .2. L’ammontare del danno deve essere provato dal Committente o dal suo avente causa e, in caso di perdita o avaria, va calcolato in base al valore di mercato delle Merci al momento della loro presa in consegna.
7.3. Ferma l’applicazione dei limiti di cui al superiore punto 7.1, nel caso di perdita o avaria delle Merci la Casa di Spedizione risponde solo dei danni materiali e diretti subiti dalle Merci, con esclusione dei danni indiretti di qualsiasi genere (quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, danni conseguenti a mancato guadagno, nella vendita delle Merci, mancato o ritardato utilizzo delle Merci, arresto o ritardo nella produzione o nelle lavorazioni, danno all’immagine ecc.).
7.4. La Casa di Spedizione non risponde dei danni derivanti da vizio intrinseco o qualità delle Merci, né da difetto d’imballaggio, di carico o di stivaggio.
7.5. Il Committente è tenuto a specificare nella lettera d’incarico la tipologia della merce a spedirsi nonché a comunicare, contestualmente alla chiusura del contenitore, la lista completa e valorizzata della merce stivata ed è responsabile sia verso la Casa di Spedizione, sia verso i terzi, delle eventuali errate o false dichiarazioni e documentazioni.
7.6. In caso di perdita totale o parziale o di avaria il Committente, o il suo avente causa, è tenuto a sollevare specifiche riserve alla rispettiva società di navigazione nel rispetto dei termini e delle modalità di cui alle clausole contrattuali della polizza di carico.
7.7. Non è ammessa la compensazione tra l’ammontare dei corrispettivi dovuti alla Casa di Spedizione e le eventuali richieste di risarcimento avanzate dal Committente.
8. Organizzazione di trasporti di Merci su strada – Istruzioni al vettore
8.1. Con riguardo all’organizzazione di trasporti nazionali di Merci su strada, il Committente, con il Mandato di Spedizione contenuto nella lettera d’incarico, dovrà fornire alla Casa di Spedizione istruzioni compatibili con il rispetto delle norme sulla sicurezza nella circolazione stradale, come stabilito dall’art. 7 commi 3 e 4 e 6 del D. Lgs. 286/05 e successive modifiche, ed in particolare, a titolo esemplificativo, con le norme in materia di sagoma limite, massa limite, limiti di velocità, sistemazione del carico sui veicoli, trasporto di cose su rimorchi, durata della guida.
8.2. Nell’organizzazione di trasporti nazionali di Merci su strada la Casa di Spedizione s’impegna a stipulare i corrispondenti contratti nel rispetto degli obblighi di forma e di contenuto di cui al D. Lgs. n. 286/2005 nonché ad ottemperare a qualsivoglia obbligo, prescrizione e adempimento, imposti dalle disposizioni di legge vigenti in materia.
9. Revoca e recesso dal Mandato di Spedizione
9.1. Il Mandato di Spedizione contenuto nella lettera d’incarico potrà essere revocato dal Committente sino a quando la Casa di Spedizione non abbia stipulato il contratto di trasporto con il vettore. In tal caso alla Casa di Spedizione dovranno essere rimborsate tutte le spese sostenute fino alla revoca, e dovrà essere corrisposto un equo compenso a norma dell’art. 1738 cod. civ.
9.2. La Casa di Spedizione può recedere dal Mandato di Spedizione sino a quando non abbia dato inizio alla sua esecuzione, senza alcun corrispettivo per il Committente.
10. Foro Competente
10.1. Si conviene espressamente che per tutte le controversie inerenti l’interpretazione, l’esecuzione, l’invalidità, la risoluzione del presente contratto o comunque da esso derivanti, nonché per quelle relative alle singole clausole, sarà competente in via esclusiva il Foro di Napoli.
11. Disciplina applicabile
Per tutto quanto non espressamente in questa sede previsto, il presente rapporto è disciplinato dalle disposizioni di legge applicabili ed in particolare da quelle di cui agli articoli 1737 e ss. cod. civ., con esclusione dell’art. 1741 e.e.
12. Privacy
Con la sottoscrizione della lettera d’incarico il Committente esprime altresì il consenso affinché la Casa di Spedizione raccolga, conservi, utilizzi e “tratti” i dati di cui entrerà in possesso a fini commerciali, contabili, fiscali e promozionali connessi con l’adempimento del Mandato. Il Committente autorizza altresì la Casa di Spedizione a trasmettere i propri dati a terzi qualificati, per adempimenti di legge e/o contrattuali connessi e/o derivanti dal rapporto in oggetto.

